Ai fiduciari di plesso
Al personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Sito web
OGGETTO: Disposizioni del Dirigente scolastico su obblighi, organizzazione, funzionamento, sorveglianza all’interno dell’Istituto
VISTO gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati; VISTO il CCNL vigente;
VISTO il D.Lgs.165/2001;
VISTA la circolare n. 29 Prot. 0004257/U del 24/10/2022 relativa agli obblighi di vigilanza e pubblicata sul sito di istituto https://istitutonarcisi.edu.it/images/Direttiva_Obbligo_di_vigilanza_1.pdf Con la presente si impartiscono direttive di massima per il buon funzionamento dell’Istituto. Tali direttive devono intendersi come istruzioni di carattere generale, suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni da parte del Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che:
– Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall’art. 2048, comma 2 del Codice civile (… I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall’art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto); – Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall’art. 2048 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312; In base all’art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità “aggravata” a carico
I.C.S. VIA DEI NARCISI – C.F. 80124750151 C.M. MIIC8CZ00E – AL9ULWM – I.C.S. VIA DEI NARCISI Prot. 0001132/U del 21/02/2023 15:27 I.1 – Normativa e disposizioni attuative dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria
di non aver potuto impedire il fatto;
– L’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi nota la situazione all’amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l’affidamento ad altri;
– VISTO che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni, (in particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: “È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;…di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”)
– VISTO che al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell’Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del neminem laedere;
DISPONE QUANTO SEGUE
I docenti e i collaboratori scolastici devono garantire la vigilanza negli spazi interni ed esterni dell’Istituto (classi, corridoi o cortile) durante la breve pausa destinata alla ricreazione che costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al personale scolastico durante l’orario di servizio. In qualsiasi luogo essi si trovino avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco corretti da parte degli allievi della scuola. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. Nel caso di situazioni pericolose causate da alunni che manifestano comportamenti rischiosi per la propria o altrui sicurezza i docenti momentaneamente liberi dal servizio o in compresenza in altre classi o in costanza di altro incarico, possono essere chiamati a
intervenire a sostegno della situazione di emergenza. Analogamente, i collaboratori hanno l’obbligo di assistere i docenti anche nella prevenzione dei comportamenti rischiosi e, se richiesto dai fiduciari di plesso e secondo le loro indicazioni devono svolgere prioritariamente attività di vigilanza per la maggior sicurezza di tutti gli alunni. Il portone sarà sorvegliato dal personale non docente per evitare uscite dalla scuola E’ severamente vietato occupare indebitamente le uscite di sicurezza. Il docente o il personale non docente deve comunicare il giorno stesso al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore (fiduciario di plesso), per iscritto con relazione dettagliata sui fatti avvenuti, ogni infortunio relativo agli alunni e ad ogni soggetto presente all’interno della scuola; attenersi, comunque, alle indicazioni relative alla sicurezza descritte nel Regolamento generale di sicurezza presente sul sito e, in caso di urgenza e necessità, anche verbalmente dal responsabile per la sicurezza e dai componenti del servizio di prevenzione e protezione, e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni
relative alla sicurezza nei laboratori. I responsabili di sede, con la collaborazione di tutti i docenti cureranno la predisposizione dei piani di uscita degli alunni specificando l’ordine di uscita degli alunni dalle aule e dai piani evitando che si determinino affollamenti all’uscita, soste sulle scale e facendo sì che le file scorrano agevolmente.
Milano 21/12/2022
Il Dirigente
dott. Fabio Marino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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